Purtroppo da questa circolare si evince che la facoltà di Scienze della Formazione/Pedagogia ne è stata esclusa.
Qui di seguito avrete la tabella dei titoli riconosciuti:
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Gruppi di professioni |
Professioni Sanitarie per cui si chiede l’equivalenza del titolo posseduto |
Periodo temporale nel quale le Regioni devono dare avvio ai relativi procedimenti di riconoscimento |
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Professioni tecnico sanitarie |
Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale e Dietista. |
Da Gennaio 2012 |
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Professioni sanitarie riabilitative |
Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale. |
Da Giugno 2012 |
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Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica |
Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico. |
Da Novembre 2012 |
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Professioni tecniche della prevenzione |
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario. |
Di seguito verrà messa anche la lista dei titoli non valutabili ai fini del riconoscimento:
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a)Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
b)Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
c)Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
d)Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e)Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f)Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g)Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h)Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) |
i)Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j)Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
k)titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
l)titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m)titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n)diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico;
o)titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90. |
Viste le tabelle qui sopra la domanda sorge spontanea: dove andrà a finire la pedagogia?
Secondo la FIPED (Federazione Italiana PEDagogisti) proprio l’educatore può lavorare a regime di libera professione o di dipendenza in ambito sociale.
Con DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 14 gennaio 1997; DPR recepito da tutti gli assessorati sanità di tutte le regioni d'Italia, il pedagogista è previsto negli standard dei centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati dal servizio sanitario nazionale. Questo vuol dire che se non ci riconoscono il titolo di studio non possiamo accedere ai concorsi pubblici “per titolo”, penalizzando moltissimo la pedagogia in quanto viene privato, un educatore e un pedagogista, di una delle più ampie strutture multiorganizzative nel territorio, che comprende tanto la sanità quanto l’ambito sociale: parlo delle ASL, ora ASP.
La figura dell’educatore verrà sopperita ora dall’educatore professionale; figura che molto sa di medicina e sicuramente molto meno di pedagogia e riabilitazione clinica pedagogica. Tutto questo ha fatto molto scalpore dato che hanno preferito aprire un’iterfacoltà triannale con medicina e chirurgia, unita a scienze della formazione… e intanto continuano a sfornare educatori e pedagogisti facendo risultare l’educatore professionale un brutto doppione dell’educatore che esce da scienze della formazione.
Cosa potranno fare gli studenti di Scienze della formazione in merito? Che sbocchi occupazionali avranno? Sono queste le domande che si pongono ogni giorno decine di studenti.
Da una prima indagine è emerso che - come sottolinea il Dotor Prisciandaro, Presidente Nazionale APEI - vi è una mancanza di regolamentazione per i pedagogisti ed educatori, questo indebolisce in modo eccessivo la figura professionale svilendola e sminuendola a tal punto da escluderla nei concorsi a titolo. Addirittura le ASP sono costrette a inserire nel proprio organico le figure di educatori professionali dato che la laurea triennale neonata abilita alla professione; le ASP dunque devono per forza di legge il “non rinnovo” del contratto lavorativo per non parlare del licenziamento.
A tal scopo L’APEI (Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani) sta proponendo una legge regionale che obblighi le ASP ad indire concorsi anche per gli educatori triennali classe 18 e 19 (come hanno già fatto con successo i colleghi dell'APEI Veneto)
Noi di LiveUnict vogliamo andare in fondo a questa storia andando ad analizzare ogni minimo particolare anche e soprattutto con l’aiuto dell’APEI.

